PROPOSTA DI LEGGE dell'On. Carla Mazzucchi (
Margherita,DL-Ulivo
)
Interventi educativi ed informativi
per la prevenzione del tabagismo
Art. 1.
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni,
predispone annualmente un programma di interventi educativi ed
informativi per la prevenzione del tabagismo, da attuare in tutte le
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle trasmissioni
televisive, negli spettacoli e negli eventi sportivi.
2. Le azioni previste
dal programma di cui al comma 1 sono realizzate da ciascuna delle
amministrazioni interessate, sulla base dei seguenti princìpi:
a)
diffusione di una corretta informazione scientifica sulla nocività
del fumo di tabacco, comprensiva di dati epidemiologici e statistici
aggiornati;
b)
predisposizione di supporti educativi e didattici per la
presentazione ai giovani, con particolare riferimento ai minori, di una
immagine dissuasiva all'abitudine al fumo di tabacco;
c)
predisposizione di supporti informativi e pubblicitari, di
trasmissioni televisive specifiche, e di ogni altro intervento
comunicativo idoneo allo scopo di diffondere, durante spettacoli ed
eventi culturali e sportivi, la cultura della prevenzione della
dipendenza fisica e psichica dal fumo di tabacco;
d)
diffusione di una corretta informazione sui contenuti delle
normative che tutelano la salute dei non fumatori negli ambienti chiusi,
negli uffici e negli esercizi commerciali pubblici e privati;
e)
realizzazione di filmati, anche sotto forma di cartoni animati, a
carattere informativo e didattico da distribuire capillarmente nelle
fasce d'età comprese nella scuola dell'obbligo.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme
disponibili nel Fondo speciale per la prevenzione del tabagismo, che è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui
affluiscono tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste nell'articolo 8.
Art. 2.
1. E' consentito fumare
ovunque non sia manifestamente e visualmente vietato. Nei locali in cui
vige il divieto, deve essere esposto in modo visibile un cartello con la
dicitura "Vietato fumare" e con l'indicazione della norma che
prevede le sanzioni per i trasgressori.
Art. 3.
1. E' vietato fumare nei
seguenti locali chiusi e accessibili al pubblico:
a)
ospedali e case di cura, pubblici e privati;
b)
scuole di ogni ordine e grado e sedi di altre istituzioni
scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le
accademie;
c)
aule universitarie;
d)
strutture destinate all'erogazione di servizi ai minori;
e)
strutture destinate ad attività sportive;
f)
sale per congressi e riunioni;
g)
sale d'esposizione, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, sale di
spettacolo cinematografico e teatrale, auditorium, teatri
d'opera, sale di riunione delle accademie, biblioteche e sale di
lettura;
h)
strutture pubbliche destinate all'erogazione di servizi al pubblico,
ove l'erogazione comporti attesa, sosta o riunione del pubblico;
i)
esercizi commerciali;
l)
sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie,
portuali, marittime e aeroportuali;
m)
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone
nonché autoveicoli privati di trasporto pubblico.
Art. 4.
1. Il divieto di fumare
non si applica ai locali di cui alle lettere c), e), f), h), i), l) ed
m) del comma 1 dell'articolo 3, qualora nei locali stessi sia
assicurato il ricambio mediante l'installazione di adeguati impianti di
condizionamento, depurazione e ventilazione.
2. Gli impianti di cui
al comma 1 del presente articolo e quelli di cui al comma 1
dell'articolo 5, devono corrispondere alle caratteristiche di
definizione e di classificazione che saranno determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
1. Nel caso di
imposizione del divieto di fumare, nelle strutture di cui all'articolo 3
devono essere riservati ai fumatori appositi locali o spazi delimitati,
nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante installazione di
adeguati impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.
2. In particolare, è
fatto obbligo ai gestori di consentire il fumo in appositi spazi
adeguatamente aerati negli atri dei cinematografi, nelle sale d'aspetto
degli ospedali, nelle università e scuole, nelle sale d'aspetto degli
aeroporti, nelle sale per convegni, nei mezzanini delle metropolitane e
nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie.
3. E' fatto obbligo alle
Ferrovie dello Stato Spa ed agli altri concessionari di ferrovie
operanti in Italia di consentire il fumo sui treni locali, regionali,
nazionali e internazionali, indipendentemente dalla durata del percorso,
in appositi vagoni o scompartimenti riservati ai fumatori, che non
devono costituire meno di un quarto degli spazi riservati ai non
fumatori, assicurando un sistema di condizionamento, depurazione e
ventilazione adeguato.
4. E' fatto obbligo all'Alitalia
Spa, alla Meridiana Spa ed alle compagnie private di navigazione aerea
operanti in Italia, di consentire il fumo sui voli nazionali ed
internazionali, indipendentemente dalla loro durata, in apposite file
riservate ai fumatori in numero non inferiore ad un quarto del numero
complessivo di file destinate a passeggeri non fumatori, assicurando un
sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
Art. 6.
1. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di fumare è
esteso agli esercizi di ristorazione di cibi e bevande, a condizione che
sia preventivamente verificato, tramite un'apposita analisi della qualità
dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di tabacco rappresenti
una quota superiore al 10 per cento degli agenti inquinanti presenti nei
luoghi in cui deve essere applicato il divieto di fumare.
2. Nel caso risulti,
dalla verifica di cui al comma 1, che la quota di agenti inquinanti
imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10 per cento, è fatto
obbligo al gestore di provvedere entro tre mesi ad installare un sistema
di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
3. Nel caso in cui dalla
verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti
imputabile al fumo da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia
disposto il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al gestore
dell'esercizio di garantire ai clienti fumatori appositi spazi dotati di
adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione ove sia
consentito fumare.
Art. 7.
1. Il divieto di fumare
può essere esteso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente
agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più
persone, su esplicita richiesta della metà più uno dei dipendenti che
operano nei luoghi ove è richiesto il divieto. In tale caso il divieto
può essere disposto soltanto dopo che sia stato verificato, tramite
un'apposita analisi della qualità dell'aria, che il fumo prodotto da
combustione di tabacco rappresenti una quota superiore al 10 per cento
degli agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato
il divieto di fumare.
2. Nel caso dalla
verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti
imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10 per cento, è fatto
obbligo al datore di lavoro di provvedere entro tre mesi ad installare
un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
3. Nel caso in cui dalla
verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti
imputabile al fumo da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia
disposto il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al datore di
lavoro di garantire ai lavoratori fumatori appositi spazi lavorativi
dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e
ventilazione ove sia consentito fumare.
Art. 8.
1. Chiunque fumi nei
locali in cui vige il divieto di fumare è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
2. I soggetti cui
compete curare l'apposizione del cartello di divieto di cui all'articolo
2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui non ottemperino a
tale obbligo.
3. All'accertamento
degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge provvedono i
competenti organi di polizia.
Art. 9.
1. E' fatto divieto ai
datori di lavoro di porre in atto qualunque forma, diretta o indiretta,
di discriminazione nei confronti del lavoratore fumatore per ogni
aspetto inerente il rapporto di lavoro ed in particolare nelle fasi di
selezione e assunzione, nella progressione di carriera e nella
retribuzione.
Art. 10.
1. E' vietata ogni forma
di discriminazione nei confronti del cittadino fumatore. Le associazioni
rappresentative dei cittadini fumatori possono difendere i diritti degli
associati innanzi ad ogni giurisdizione.
C. 320 |
assegnato (non ancora iniziato l'esame) |
31 Luglio 2001 |
Iniziativa Parlamentare: |
On. Carla Mazzuca (
Margherita,DL-Ulivo
)
|
Presentazione:
|
Presentato in data 30 Maggio 2001; annunciato nella seduta n.1
del 30 Maggio 2001
|
Classificazione
TESEO:
|
DIVIETI
,
FUMO E PRODOTTI DA FUMO
,
TABAGISMO
,
MEDICINA PREVENTIVA
Articoli
PROGRAMMI E PIANI (Art.1)
,
INFORMAZIONE (Art.1)
,
CARTELLI E MANIFESTI (Art.2)
,
LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Art.2)
,
DECRETI MINISTERIALI (Art.2)
,
BAR E RISTORANTI (Art.6)
,
AMBIENTE DI LAVORO (Art.7)
,
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.6, 7)
,
SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.8)
,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1, 4)
|
Assegnazione:
|
Assegnato alla
12^ Affari sociali
in sede referente in data 31 Luglio 2001.
Assegnazione annunciata nella seduta n.27 del 31 Luglio 2001.
Pareri della
1^ Affari costituzionali
;
2^ Giustizia
(ai sensi dell’art. 73 reg. Camera)
;
5^ Bilancio, tesoro e programmazione
;
7^ Cultura, scienza e istruzione
;
9^ Trasporti, poste e telecomunicazioni
;
10^ Attivita' produttive, commercio e turismo
;
11^ Lavoro pubblico e privato
;
14^ Politiche dell' Unione europea
|
Fonte: www.camera.it |