XIV LEGISLATURA - PROGETTO DI LEGGE - N. 320 - 31 Luglio 2001


PROPOSTA DI LEGGE   dell'On. Carla Mazzucchi ( Margherita,DL-Ulivo )

Interventi educativi ed informativi per la prevenzione del tabagismo

Art. 1.
        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, predispone annualmente un programma di interventi educativi ed informativi per la prevenzione del tabagismo, da attuare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle trasmissioni televisive, negli spettacoli e negli eventi sportivi.
        2. Le azioni previste dal programma di cui al comma 1 sono realizzate da ciascuna delle amministrazioni interessate, sulla base dei seguenti princìpi:

            a) diffusione di una corretta informazione scientifica sulla nocività del fumo di tabacco, comprensiva di dati epidemiologici e statistici aggiornati;

            b) predisposizione di supporti educativi e didattici per la presentazione ai giovani, con particolare riferimento ai minori, di una immagine dissuasiva all'abitudine al fumo di tabacco;

            c) predisposizione di supporti informativi e pubblicitari, di trasmissioni televisive specifiche, e di ogni altro intervento comunicativo idoneo allo scopo di diffondere, durante spettacoli ed eventi culturali e sportivi, la cultura della prevenzione della dipendenza fisica e psichica dal fumo di tabacco;

            d) diffusione di una corretta informazione sui contenuti delle normative che tutelano la salute dei non fumatori negli ambienti chiusi, negli uffici e negli esercizi commerciali pubblici e privati;

            e) realizzazione di filmati, anche sotto forma di cartoni animati, a carattere informativo e didattico da distribuire capillarmente nelle fasce d'età comprese nella scuola dell'obbligo.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme disponibili nel Fondo speciale per la prevenzione del tabagismo, che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui affluiscono tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nell'articolo 8.


Art. 2.
        1. E' consentito fumare ovunque non sia manifestamente e visualmente vietato. Nei locali in cui vige il divieto, deve essere esposto in modo visibile un cartello con la dicitura "Vietato fumare" e con l'indicazione della norma che prevede le sanzioni per i trasgressori.


Art. 3.
        1. E' vietato fumare nei seguenti locali chiusi e accessibili al pubblico:

            a) ospedali e case di cura, pubblici e privati;

            b) scuole di ogni ordine e grado e sedi di altre istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie;

            c) aule universitarie;

            d) strutture destinate all'erogazione di servizi ai minori;

            e) strutture destinate ad attività sportive;

            f) sale per congressi e riunioni;

            g) sale d'esposizione, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, sale di spettacolo cinematografico e teatrale, auditorium, teatri d'opera, sale di riunione delle accademie, biblioteche e sale di lettura;

            h) strutture pubbliche destinate all'erogazione di servizi al pubblico, ove l'erogazione comporti attesa, sosta o riunione del pubblico;
            i) esercizi commerciali;

            l) sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie, portuali, marittime e aeroportuali;

            m) autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone nonché autoveicoli privati di trasporto pubblico.


Art. 4.
        1. Il divieto di fumare non si applica ai locali di cui alle lettere c), e), f), h), i), l) ed m) del comma 1 dell'articolo 3, qualora nei locali stessi sia assicurato il ricambio mediante l'installazione di adeguati impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.
        2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, devono corrispondere alle caratteristiche di definizione e di classificazione che saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.
        1. Nel caso di imposizione del divieto di fumare, nelle strutture di cui all'articolo 3 devono essere riservati ai fumatori appositi locali o spazi delimitati, nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante installazione di adeguati impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.
        2. In particolare, è fatto obbligo ai gestori di consentire il fumo in appositi spazi adeguatamente aerati negli atri dei cinematografi, nelle sale d'aspetto degli ospedali, nelle università e scuole, nelle sale d'aspetto degli aeroporti, nelle sale per convegni, nei mezzanini delle metropolitane e nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie.
        3. E' fatto obbligo alle Ferrovie dello Stato Spa ed agli altri concessionari di ferrovie operanti in Italia di consentire il fumo sui treni locali, regionali, nazionali e internazionali, indipendentemente dalla durata del percorso, in appositi vagoni o scompartimenti riservati ai fumatori, che non devono costituire meno di un quarto degli spazi riservati ai non fumatori, assicurando un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
        4. E' fatto obbligo all'Alitalia Spa, alla Meridiana Spa ed alle compagnie private di navigazione aerea operanti in Italia, di consentire il fumo sui voli nazionali ed internazionali, indipendentemente dalla loro durata, in apposite file riservate ai fumatori in numero non inferiore ad un quarto del numero complessivo di file destinate a passeggeri non fumatori, assicurando un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.


Art. 6.
        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di fumare è esteso agli esercizi di ristorazione di cibi e bevande, a condizione che sia preventivamente verificato, tramite un'apposita analisi della qualità dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di tabacco rappresenti una quota superiore al 10 per cento degli agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il divieto di fumare.
        2. Nel caso risulti, dalla verifica di cui al comma 1, che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al gestore di provvedere entro tre mesi ad installare un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
        3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al gestore dell'esercizio di garantire ai clienti fumatori appositi spazi dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.


Art. 7.
        1. Il divieto di fumare può essere esteso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, su esplicita richiesta della metà più uno dei dipendenti che operano nei luoghi ove è richiesto il divieto. In tale caso il divieto può essere disposto soltanto dopo che sia stato verificato, tramite un'apposita analisi della qualità dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di tabacco rappresenti una quota superiore al 10 per cento degli agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il divieto di fumare.
        2. Nel caso dalla verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere entro tre mesi ad installare un sistema di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
        3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1 risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al datore di lavoro di garantire ai lavoratori fumatori appositi spazi lavorativi dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.


Art. 8.
        1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di fumare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
        2. I soggetti cui compete curare l'apposizione del cartello di divieto di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui non ottemperino a tale obbligo.
        3. All'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge provvedono i competenti organi di polizia.


Art. 9.
        1. E' fatto divieto ai datori di lavoro di porre in atto qualunque forma, diretta o indiretta, di discriminazione nei confronti del lavoratore fumatore per ogni aspetto inerente il rapporto di lavoro ed in particolare nelle fasi di selezione e assunzione, nella progressione di carriera e nella retribuzione.


Art. 10.
        1. E' vietata ogni forma di discriminazione nei confronti del cittadino fumatore. Le associazioni rappresentative dei cittadini fumatori possono difendere i diritti degli associati innanzi ad ogni giurisdizione.



Frontespizio Relazione
C. 320 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 31 Luglio 2001
Iniziativa Parlamentare: On. Carla Mazzuca ( Margherita,DL-Ulivo )
Natura: ordinaria
Presentazione: Presentato in data 30 Maggio 2001; annunciato nella seduta n.1 del 30 Maggio 2001
Classificazione TESEO:
DIVIETI , FUMO E PRODOTTI DA FUMO , TABAGISMO , MEDICINA PREVENTIVA
Articoli
Assegnazione: Assegnato alla 12^ Affari sociali in sede referente in data 31 Luglio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.27 del 31 Luglio 2001.
Pareri della 1^ Affari costituzionali ; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera) ; 5^ Bilancio, tesoro e programmazione ; 7^ Cultura, scienza e istruzione ; 9^ Trasporti, poste e telecomunicazioni ; 10^ Attivita' produttive, commercio e turismo ; 11^ Lavoro pubblico e privato ; 14^ Politiche dell' Unione europea

Fonte: www.camera.it