Legislazione
nazionale e regionale in materia di Tabacco |
La politica sanitaria si orienta sempre più verso la lotta al tabagismo, lo stesso DPR 23 luglio 1998: (Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000) si propone specificatamente di: 1) Promuovere
il rispetto del divieto del fumo nei locali pubblici e negli ambienti di lavoro. 2) Promuovere
lattuazione di interventi di educazione sanitaria, con particolare riferimento alla
popolazione in età scolare, selezionando rigorosamente gli interventi di cui è nota lefficacia. 3) Realizzare
campagne mirate a promuovere linterruzione del fumo fra le donne in gravidanza. 4) Vigilare
sulla corretta applicazione dei limiti alla pubblicità diretta e indiretta. 5) Sostenere azioni volte a favorire la disassuefazione dal fumo, impegnando anche i medici di medicina generale con programmi strutturati di provata efficacia. 6)
Promuovere iniziative volte alla
limitazione del consumo di tabacco fra i minori di 16 anni. La Legislazione Nazionale Italiana già da tempo si è preoccupata di promuovere il divieto del fumo nei locali pubblici e negli ambienti di lavoro e di porre limiti alla pubblicità diretta dei prodotti da fumo.
IL DIVIETO DI FUMO Art.32 della Costituzione (1947):
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
..; art. 41 Cost. :Liniziativa
privata è libera . Non può svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
. La Costituzione italiana impone la tutela della salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività e stabilisce che liniziativa economica privata non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. I datori di lavoro devono quindi prestare la massima attenzione per la protezione della salute e dellintegrità fisica dei lavoratori. Art. 2087 del C.C. ( 1942): Limprenditore
è tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale disposizione vale a supplire
alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una
funzione sussidiaria rispetto a questultima e di adeguamento di essa al caso
concreto. Art.9 del D.P.R.19 marzo 1956, n.303, modificato
dallart. 16 del d.lgs.19 marzo 1996,n.242 : Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei
metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione (1). 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 3. Se sono utilizzati impianti di
condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che
potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento
dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente
(2). (1) Comma così modificato dall'art.
16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Articolo così sostituito dall'art.
33, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626. Il suddetto articolo stabilisce la
necessità che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente,
anche ottenuta con impianti di aerazione. LArt.9 L.20.05.70 n. 300 Statuto dei lavoratori :Tutela della salute e dellintegrità fisica. I lavoratori, mediante loro
rappresentanze , hanno diritto di controllare lapplicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, lelaborazione
e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità. Sancisce il diritto dei lavoratori di
controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca,
lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica. La L. 11 Novembre 1975, n. 584 : Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. ( Vedi allegato 1) ha introdotto
per la prima volta il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico. Rappresenta una tappa importante verso la consapevolezza dei danni del fumo
passivo. a) Il legislatore ha posto un
generico e assoluto divieto di fumo nei seguenti locali: - nelle corsie degli ospedali ; nelle
aule delle scuole di ogni ordine e grado ; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di
enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di
persone; ecc. - nei locali chiusi che siano adibiti
a pubblica riunione , nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale; ecc. b) Si può ottenere lesenzione
dallosservanza della legge se è presente un impianto di condizionamento dellaria
o di ventilazione autorizzato dal Sindaco, sentito lUfficiale Sanitario. c) Le sanzioni pecuniarie vanno : da £ 4.000 a £ 10.000 (art.7) per chi viola il divieto. Per chi effettua i controlli: da £ 20.000 a £ 100.000. - La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente - Se il pagamento non avviene si deve
presentare rapporto al Prefetto il quale mediante uningiunzione prefigge un termine
per il pagamento. - Gli interessati possono fare
ricorso al Pretore contro lingiunzione ( la sentenza è inappellabile). D.L. 19 Settembre 1994, n.626:
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. (artt. 33; art.64, lett. b e art.65, comma 2; artt.
1,4,31). Art. 64. Misure tecniche, organizzative, procedurali. Il datore di lavoro: . b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali <<vietato fumare>>, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; Art. 65. Misure
igieniche.
2. E vietato assumere cibi e
bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b). La suddetta normativa dispone che il
datore di lavoro, in relazione alla natura dellattività dellazienda
ovvero dellunità produttiva, deve valutare, anche nella sistemazione
dei luoghi di lavoro , i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
adottare le misure necessarie ,e aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute
e della sicurezza , riaffermando lobbligo di adeguare i luoghi di lavoro
alle prescrizioni di sicurezza e di salute. Lordinamento ha previsto, inoltre, una tutela di carattere penale. Ai sopra ricordati obblighi del datore di lavoro, corrispondono, infatti, in caso di omissione-violazione delle norme del D.L.vo 626/94, le sanzioni penali dellarresto fino a sei mesi e quella dellammenda fino a otto milioni. Se il datore di lavoro non predispone
il documento di valutazione dei rischi, o lo predispone carente nellindividuazione
degli stessi (art. 3 e 4 D.L.vo 626/94),
rischia la pena dellarresto da 3 a 6 mesi o lammenda da 3 a 8 milioni.
Soggiace alla stessa pena se non adotta le misure di prevenzione e non le aggiorna ai
mutamenti organizzativi anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione,( per le sanzioni in generale vedi lart.89 del D.L.vo 626/94). La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 dicembre 1995: Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o
dei gestori di servizi pubblici. ( Allegato 2) ha sancito il divieto del fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. La
direttiva viene emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno
interpretato estensivamente le norme della legge L. n. 584/75. a) Il divieto di fumo viene esteso a
tutte le amministrazioni pubbliche-private in qualche modo esercenti pubblici servizi a
titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento. b) Quindi il divieto di fumo viene
esteso a tutti i locali aperti al pubblico (cioè quello al quale la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari
permessi negli orari stabiliti- oltre alle scuole e agli ospedali). c) Pertanto nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con lindicazione del divieto stesso nonchè lindicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sullosservanza del divieto e dellautorità cui compete accertare le infrazioni. d) I Dirigenti devono individuare le
persone incaricate di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di
verbalizzare e di riferirne alle autorità competenti. Per i locali privati la
segnalazione va rivolta ai pubblici ufficiali ed agenti competenti. (art.13
L.24.11.81 n. 689). Il rapporto va presentato al
Prefetto. Tale disposizione, tuttavia, deve
oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988. Il giudice delle leggi ha, infatti,
affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto
ex legge n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza
regionale. In particolare, relativamente al
divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, nonchè
nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando
linfrazione è inerente ad attività affidate, a titolo proprio o di delega alle
Regioni a norma dellart.9 del D.P.R. n.616/1977, la competenza a ricevere il
rapporto deve essere imputata agli organi dalla stessa individuati. Lo stesso principio è stato
affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui lart.
1 della legge n. 584, quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali
o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle Regioni)
.. Pertanto il rapporto va inviato alla Regione quando
la violazione sia stata rilevata: a) nellambito dei servizi di
trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale; b) nellambito di luoghi, locali
o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate; in questa categoria
rientrano le strutture sanitarie pubbliche. c) nellambito degli uffici o
delle strutture della Regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti. Tale interpretazione è stata data
dal Ministero dellInterno con Circolare n. 68 del 2 aprile 1996. Resta da chiarire
quali provvedimenti debbano assumere i destinatari del rapporto diversi dal Prefetto in
caso di mancato pagamento delle sanzioni. La sanzione amministrativa prevista
dallart.7 della legge n.584/75 per il trasgressore era quella del pagamento di una
somma di danaro da lire 1.000 a lire 10.000. Per effetto degli artt.10 e 114 della
legge n.689/81 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a
lire 4.000, e quanto al massimo a lire 10.000. La sanzione di cui si tratta è
stata, dunque, elevata nel minimo da lire 1.000 a 4.000. ma è rimasta ferma nel massimo
allimporto di lire 10.000. Per completare il quadro
sanzionatorio, si ribadisce che lart.7 della legge n.584/75 prevede una sanzione
anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere, tale sanzione va da lire 20.000 a
lire 100.000. Il funzionario degli uffici pubblici
preposto alla vigilanza e allaccertamento dellinfrazione, deve essere dotato
degli appositi moduli di contestazione e in caso di trasgressione, procederà a compilare
il modulo e a darne copia al trasgressore. Trascorso inutilmente il termine per
il pagamento in misura ridotta - 60 gg.-, il funzionario che ha accertato la violazione
presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art.17
L n.689/81), al Prefetto (competente ex art.9 L.n.584/75 ),o, come sopra sottolineato,
alla Regione; Nei locali condotti da privati il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori allosservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dellart.13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c della Direttiva 14.12.95 ). Sul modulo di contestazione devono essere indicate le modalità di pagamento della contravvenzione: a) si può pagare direttamente al
concessionario del servizio di riscossione dellente in cui è stata accertata linfrazione,
compilando apposito modulo. Il codice tributo da indicare è il 131 T che risponde alla voce sanzioni amministrative diverse da IVA (V.D.Lvo n.237/97 e relativo allegato ). Va però inserito anche il codice ufficio. Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione; b) si può delegare la propria banca al pagamento
sempre utilizzando lo stesso modulo. c) si può pagare presso gli Uffici
Postali con
bollettino di Conto Corrente Postale intestato a Servizio Riscossione Tributi -
Concessione di.... Il funzionario che ha accertato linfrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal
trasgressore ai sensi delle vigenti leggi. Corte Cost. Sent. 11-20 dicembre 1996
n. 399 : Salute. Tutela della salute dei non fumatori contro
i danni del cosiddetto fumo passivo. Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
.. Anche la Corte Costituzionale è
intervenuta a sancire la tutela per la salute dei lavoratori per i rischi derivanti dal
fumo. Con
sentenza n. 399 del 1996 ha affermato che se
pur non è ravvisabile nel nostro diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di
fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, non si può disconoscere che nellordinamento
già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che
è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo. La sentenza afferma che se alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi ciò non esclude che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete ,e che è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi voluti dal vigente sistema normativo siano inidonei alla tutela della salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi del fumo passivo.
La Corte Costituzionale individua , quindi, negli art. 32
e 41 della Costituzione, nellart. 2087 del c.c., negli art. 1, 4, e 31 del D.L.vo n.
626/94, nonchè nellart. 9 del D.P.R. n. 303/56, come modificato dallart. 16
del D.L.vo n. 242/96, ed infine nellart. 9 della L. n. 300 del 1970 cui si collegano
gli art.18 e 19 del D.L.vo N.626/94 già citato, le norme che apprestano una tutela per la
salute dei lavoratori allinterno dei luoghi di lavoro, anche dai rischi che ad essi
possono derivare dal fumo passivo. La sentenza sancisce quindi : · la tutela della salute dei non fumatori
contro i danni del cosiddetto fumo passivo, · la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro, · il divieto di fumare nei luoghi di
lavoro chiusi, · la assoluta esigenza di non ledere, né porre a rischio, la salute altrui e il diritto del lavoratore a chiamare il datore di lavoro innanzi al giudice per laccertamento di eventuali responsabilità. Dallesame della legislazione
sul divieto di fumo si ricavano le seguenti conclusioni: · In tutti i luoghi di lavoro deve essere
garantita la salubrità dellaria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori
derivante dallinquinamento dellaria - ivi compreso il fumo - deve essere
eliminato · il diritto alla tutela della salute
deve prevalere sulla libertà di fumare · i datori di lavoro devono attivarsi per
verificare se in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata e per
individuare possibili interventi( creazioni di ambienti riservati ai fumatori, impianti di
areazione, cartelli di divieto). E importante sottolineare la natura precettiva delle norme, la responsabilizzazione del lavoratore ma soprattutto del datore di lavoro e limportanza del ruolo della Regione anche come destinataria dei rapporti sulla violazione del divieto di fumo riferiti alle strutture del S.S.N.. Ciò ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione i quali delegano alle Regioni i compiti relativi alla assistenza sanitaria ed ospedaliera. Purtroppo va constatata una frequente
disapplicazione dei divieti imposti dalla legge. DIVIETO
DI PUBBLICITA
Per quanto concerne il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, il diritto alla libertà di pensiero trova un contrappeso nella esigenza di tutela della salute. L.10/4/62
n.165: Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo. DL 10/01/1983 Num.4 :Regime fiscale
degli apparecchi di accensione, variazione delle
relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni
sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per
le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo. Le suddette normative stabiliscono il
divieto di propaganda pubblicitaria diretta dei prodotti da fumo. Le L.29.12.1990 n. 428 ( Legge comunitaria per il 1990) e
L.22.2.1994 n. 146 (Legge comunitaria 1993 ): dettano norme in materia di
confezionamento e etichettatura dei prodotti da fumo. Molto
significativa è la Deliberazione Consiglio Ministri
della Sanità dellUnione Europea 4.12.1997 adottata
dal Parlamento Europeo con Direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998 (concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matiére de pubblicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.) con lobiettivo di eliminare tutte le pubblicità del
tabacco nellU.E. PUNTI CHIAVE DELLA DIRETTIVA DELLUNIONE EUROPEA SULLA PUBBLICITA DEL TABACCO: · Tutti i tipi di pubblicità, diretta e indiretta (comprese le sponsorizzazioni), di prodotti a base di tabacco saranno proibiti nellUnione Europea con piena e definitiva entrata in vigore di tutti i provvedimenti entro il 1° ottobre 2006. · Tutti gli Stati membri devono
introdurre una legislazione nazionale, entro tre anni dalla pubblicazione della Direttiva
sulla Gazzetta Ufficiale. · Tutte le pubblicità diffuse attraverso
la carta stampata dovranno cessare entro lanno successivo. · Le sponsorizzazioni ( eccetto quelle
per la Formula 1, vedi punto 4 ) dovranno cessare entro lanno successivo. · Le sponsorizzazioni di eventi
internazionali- come i gran premi di Formula 1 - potranno continuare per al massimo altri
tre anni; ma dovranno comunque cessare entro il 1° ottobre 2006. Durante la fase
transitoria ci dovranno essere delle riduzioni di tutti i supporti dati da queste
sponsorizzazioni, e anche delle limitazioni volontarie per ridurre la visibilità della
pubblicità del tabacco. · Le informazioni sui prodotti sono
consentite nei luoghi dove vengono venduti e le pubblicazioni di carattere commerciale
circa il tabacco possono contenere pubblicità di questi prodotti. · La distribuzione gratuita di sigarette,
o altri prodotti a fini promozionali, è proibita. · Gli Stati Membri sono liberi di
mantenere o introdurre ulteriori provvedimenti rispetto a quelli richiesti dalla
Direttiva. I limiti di tale quadro normativo
sono costituiti dalla scarsa portata precettiva. Tuttavia è importante che sia affrontata
seriamente la gravità del problema delle sponsorizzazioni sportive. Esse raggiungono il mercato dei
giovani in maniera diretta in quanto associano il fumo con attività e immagini popolari e
salutari. Peraltro la natura internazionale degli eventi sponsorizzati permette raggiri dei bandi nazionali della pubblicità del fumo. ALTRE LEGGI
Un accenno va fatto pure alla
legislazione sul MONOPOLIO DI STATO le cui
funzioni sono state attribuite allEnte Tabacchi Italiani istituito con decreto
legislativo 09.07.98 n.283. L.17.7.1942 n. 907 e modifiche
successive: Legge sul monopolio (dei sali ) dei
tabacchi. Tale legislazione giustifica: - il limite della libera
commercializzazione solo nelle rivendite autorizzate, - la lotta alla importazione
clandestina di Tabacco Lavorato Estero e - i prezzi sostenuti (che si
potrebbero ulteriormente aumentare) L 10/12/1975 Num.724 : Disposizioni sull'importazione e commercializzazione
all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi
esteri. Questa legge regola limportazione
e commercializzazione allingrosso dei T L E di provenienza dai paesi della Comunità
Economica Europea e stabilisce che i prodotti possono essere introdotti solo in depositi di distribuzione allingrosso autorizzati e
che la vendita al pubblico può avvenire solo
attraverso rivendite e patentini. A proposito di vendita di tabacco va
sottolineato che nel nostro ordinamento già esiste il
divieto di vendita di tabacco ai
minori. Esso è sancito dallArt. 730 cpv C.P. (R.D. 1930 n. 1398) :
(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)
.Soggiace allammenda
fino a lire duecentomila che vende o somministra tabacco a persona minore degli anni
quattordici. Art. 25 R.D. 24.12.1934 n. 2316 (testo
unico leggi protezione ed assistenza maternità e infanzia) : Fermo il disposto dellart.730,
capoverso, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni
sedici è punito con (lammenda) sanzione amministrativa sino a lire quarantamila. E vietato ai minori degli anni
sedici di fumare in luogo pubblico sotto pena (dellammenda) della sanzione
ammnistrativa di lire quattromila. Tale normativa è stata spesso
invocata per eliminare i distributori automatici di tabacco (L.8/8/1977 n. 556 ; R.D. 1941 n. 577, L.1957 n. 1293,
DPR 1958 n. 1074 ) ma la giurisprudenza ha sempre ritenuto
la irrilevanza della questione, in considerazione della non punibilità del tentativo nei
reati contravvenzionali. In tema di divieto di fumo si
potrebbe rivalutare anche la legge 22/12/1975 n.
685 : Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope . Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicopendenza. La giurisprudenza si è già espressa nel 1983 affermando che è manifestamente infondata con riferimento agli art. 2 e 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale della l.22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui si puniscono la detenzione e lo spaccio dei derivati della cannabis indica, mentre non sono perseguite le analoghe condotte relative allalcool ed al tabacco. Infatti il legislatore non ha fatto uso arbitrario del potere discrezionale nella valutazione della pericolosità della droghe ed ha ragionevolmente apprezzato, nellattuale contesto storico, lentità del danno derivante dalluso degli alcoolici e del tabacco, limitando linibizione a determinate attività (es. ubriachezza manifesta, vendita di tabacco e vini, propaganda di prodotti da fumo ecc.)(Cassazione penale, sez.11, 23 marzo 1983). Va tuttavia osservato che gli attuali contesti storici e le recenti conoscenze scientifiche sui rischi del fumo e sulla dipendenza dalla nicotina, giustificherebbero una diversa valutazione. LEGISLAZIONE REGIONALE La legislazione regionale non si è invece molto occupata
finora del fumo. Merita un cenno le legge regionale 7 agosto 1996 n.65 Norme in
materia di tutela della salute contro i danni derivati dal fumo. G.U. 18.1.97 n.3
serie speciale 3 B.U. Toscana 13.08.96 n.65 cat.9 che estende: -
il divieto a tutti i locali chiusi
utilizzati a qualunque titolo dalla regione dallazienda e dagli enti regionali. -
Il divieto vale pure per i luoghi
chiusi quando viene avanzata richiesta da uno dei lavoratori. Vengono stabilite: -
Sanzioni gravi i cui proventi sono
destinati a finanziare attività di educazione ed informazione con sanzioni aggravate nel
caso in cui linfrazione provenga da coloro che sono preposti al controllo (Direttori
Generali o dipendenti incaricati). Importanti spunti di riflessione
emergono pure nella Deliberazione della Giunta
Regionale 26.05.99 n.785 : Progetto Regionale Tabagismo in B.U. Emilia Romagna 13.07.99
parte II n.57; -
include la lotta al tabagismo tra
le aree di attività dei dipartimenti per le dipendenze patologiche in unottica di
integrazione con il sistema dei SERT; -
prevede interventi di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria del tabagismo e dei problemi fumo-correlati ( campagne di
informazione, centri antifumo); -
stabilisce linee guida per la
stesura di un regolamento aziendale per lapplicazione della normativa antifumo in
tutti i locali delle aziende sanitarie ( si prevede invio del processo di contravvenzione
al Sindaco per lirrogazione della sanzione). |