Gea News Settembre 2001 - Che
"intolleranti" questi Trentini.
...segue.
La nuova normativa prevede la durata permanente delle autorizzazioni per i
pubblici esercizi e, pertanto, non è più necessario procedere al rinnovo
annuale (non ci sono conseguentemente più neppure le relative sanzioni).
L'esercente ha inoltre la facoltà di scegliere e modificare i periodi di
apertura con una semplice comunicazione (salvo casi particolari entro il
31/12).
La normativa precedente prevedeva la durata annuale delle autorizzazioni per i
pubblici esercizi, con conseguente necessità di rinnovo annuale.
Sono stati introdotti gli istituti del silenzio-assenso e della denuncia di
inizio attività in luogo delle autorizzazioni. In particolare sono soggette
alla denuncia di inizio attività le seguenti fattispecie:
tutti gli ampliamenti;
i subingressi;
le gestioni separate;
le nomine dei preposti;
i rilasci, i trasferimenti e gli ampliamenti degli esercizi di
somministrazione non aperti al pubblico.
I procedimenti amministrativi dovevano sempre e comunque concludersi con il
rilascio di un formale provvedimento di autorizzazione.
Sono stati istituiti quattro marchi di prodotto al fine di costituire uno
stimolo alla creazione di servizi di nicchia rispetto alla generalità
indifferenziata dell'offerta:
osteria tipica trentina;
ristorante enologico;
ristorante naturale;
esercizio amico dei bambini.
Non erano previsti marchi di prodotto.
La tradizionale ripartizione degli esercizi è rimasta inalterata mentre è
stata effettuata una specificazione più attenta ed accurata delle differenti
sottotipologie di attività, al fine di meglio rispondere alle sempre maggiori
e più precise richieste del mercato. Le nuove sottotipologie sono le
seguente:
TIPOLOGIA A:
1. esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;
2. esercizi per la somministrazione di pasti veloci;
3. esercizi per la somministrazione di pizze.
TIPOLOGIA B:
1. esercizi per la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche;
2. esercizi per la somministrazione di bevande sono analcoliche.
Gli esercizi di tipo B – bar – avevano la facoltà (che con la nuova
normativa non sussiste più) di somministrare anche piatti freddi a base di
insalate, salse, formaggi, salumi, affettati vari e similari.
E' stata prevista l'esenzione dal REC per le manifestazioni organizzate da
associazioni che perseguono finalità sociali senza carattere imprenditoriale.
L'iscrizione al REC era sempre necessaria.
L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti,
senza bisogno di munirsi di altre autorizzazioni di P.S., (fermo restando il
rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore) lo svolgimento
delle seguenti attività:
l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
l'installazione di juke-box;
l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo
di cinque apparecchi complessivi.
L'autorizzazione amministrativa principale non esimeva i titolari dall'obbligo
di munirsi di altre autorizzazioni di P.S. per potere effettuare le attività
sopra indicate.
Orario massimo: 07.00 – 03.00; 06.00 – 02.00; 08.00 – 04.00.
Orario minimo: 6 ore giornaliere frazionabili in due periodi (4 pasti veloci).
L'orario può essere diversificato nell'arco della settimana e differenziato
per periodi di almeno 30 giorni.
E' possibile (nell'ambito delle fasce) estendere l'orario senza alcuna
formalità (sia anticipando l'apertura e sia posticipando la chiusura) fino ad
un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto.
I Comuni possono fissare fasce orarie diverse, anche differenziate per zone, e
concedere deroghe particolari.
E' prevista la possibilità per i Comuni di modificare d' ufficio gli orari
scelti dagli esercenti per il disturbo, anche indiretto, alla quiete pubblica.
L'orario non poteva essere diversificato nell'arco della settimana e poteva
solo essere differenziato per stagioni turistiche. Era possibile solo
posticipare la chiusura di un'ora nel week-end. I Comuni non potevano
modificare le fasce orarie.
E' stato istituito il divieto di fumare negli esercizi di somministrazione
pasti. Tale divieto non si applica pertanto ai bar ed agli esercizi di
somministrazione non aperti al pubblico.
Non sussisteva alcun divieto.
E' stato istituito il divieto di somministrare superalcolici dalle ore 02.00
alle ore 07.00 nelle aree di servizio delle autostrade (e delle strade
extraurbane principali). E' stato istituito il divieto di somministrare
alcolici dopo le ore 03.00 e superalcolici dopo le ore 02.00 negli esercizi
dove l'attività di trattenimento e svago della musica e del ballo costituisce
una componente costante e rilevante (sale da ballo, discobar, music-pab e
simili). Sono considerate superalcoliche le bevande con gradazione superiore
al 21% di alcol in volume. E' stato istituito il divieto, salvo deroga del
Comune, di somministrare superalcolici in occasione delle autorizzazioni
temporanee per fiere, feste e mercati ed altre riunioni straordinarie di
persone.
Non sussisteva alcun divieto