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Gea News Settembre 2001 - Che "intolleranti" questi Trentini.

...segue.


La nuova normativa prevede la durata permanente delle autorizzazioni per i pubblici esercizi e, pertanto, non è più necessario procedere al rinnovo annuale (non ci sono conseguentemente più neppure le relative sanzioni). L'esercente ha inoltre la facoltà di scegliere e modificare i periodi di apertura con una semplice comunicazione (salvo casi particolari entro il 31/12).
La normativa precedente prevedeva la durata annuale delle autorizzazioni per i pubblici esercizi, con conseguente necessità di rinnovo annuale.
Sono stati introdotti gli istituti del silenzio-assenso e della denuncia di inizio attività in luogo delle autorizzazioni. In particolare sono soggette alla denuncia di inizio attività le seguenti fattispecie:
tutti gli ampliamenti;
i subingressi;
le gestioni separate;
le nomine dei preposti;
i rilasci, i trasferimenti e gli ampliamenti degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico.
I procedimenti amministrativi dovevano sempre e comunque concludersi con il rilascio di un formale provvedimento di autorizzazione.
Sono stati istituiti quattro marchi di prodotto al fine di costituire uno stimolo alla creazione di servizi di nicchia rispetto alla generalità indifferenziata dell'offerta:
osteria tipica trentina;
ristorante enologico;
ristorante naturale;
esercizio amico dei bambini.
Non erano previsti marchi di prodotto.
La tradizionale ripartizione degli esercizi è rimasta inalterata mentre è stata effettuata una specificazione più attenta ed accurata delle differenti sottotipologie di attività, al fine di meglio rispondere alle sempre maggiori e più precise richieste del mercato. Le nuove sottotipologie sono le seguente:
TIPOLOGIA A:
1. esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;
2. esercizi per la somministrazione di pasti veloci;
3. esercizi per la somministrazione di pizze.
TIPOLOGIA B:
1. esercizi per la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche;
2. esercizi per la somministrazione di bevande sono analcoliche.
Gli esercizi di tipo B – bar – avevano la facoltà (che con la nuova normativa non sussiste più) di somministrare anche piatti freddi a base di insalate, salse, formaggi, salumi, affettati vari e similari.
E' stata prevista l'esenzione dal REC per le manifestazioni organizzate da associazioni che perseguono finalità sociali senza carattere imprenditoriale.
L'iscrizione al REC era sempre necessaria.
L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti, senza bisogno di munirsi di altre autorizzazioni di P.S., (fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore) lo svolgimento delle seguenti attività:
l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
l'installazione di juke-box;
l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi.
L'autorizzazione amministrativa principale non esimeva i titolari dall'obbligo di munirsi di altre autorizzazioni di P.S. per potere effettuare le attività sopra indicate.
Orario massimo: 07.00 – 03.00; 06.00 – 02.00; 08.00 – 04.00.
Orario minimo: 6 ore giornaliere frazionabili in due periodi (4 pasti veloci).
L'orario può essere diversificato nell'arco della settimana e differenziato per periodi di almeno 30 giorni.
E' possibile (nell'ambito delle fasce) estendere l'orario senza alcuna formalità (sia anticipando l'apertura e sia posticipando la chiusura) fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto.
I Comuni possono fissare fasce orarie diverse, anche differenziate per zone, e concedere deroghe particolari.
E' prevista la possibilità per i Comuni di modificare d' ufficio gli orari scelti dagli esercenti per il disturbo, anche indiretto, alla quiete pubblica.
L'orario non poteva essere diversificato nell'arco della settimana e poteva solo essere differenziato per stagioni turistiche. Era possibile solo posticipare la chiusura di un'ora nel week-end. I Comuni non potevano modificare le fasce orarie.
E' stato istituito il divieto di fumare negli esercizi di somministrazione pasti. Tale divieto non si applica pertanto ai bar ed agli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico.
Non sussisteva alcun divieto.
E' stato istituito il divieto di somministrare superalcolici dalle ore 02.00 alle ore 07.00 nelle aree di servizio delle autostrade (e delle strade extraurbane principali). E' stato istituito il divieto di somministrare alcolici dopo le ore 03.00 e superalcolici dopo le ore 02.00 negli esercizi dove l'attività di trattenimento e svago della musica e del ballo costituisce una componente costante e rilevante (sale da ballo, discobar, music-pab e simili). Sono considerate superalcoliche le bevande con gradazione superiore al 21% di alcol in volume. E' stato istituito il divieto, salvo deroga del Comune, di somministrare superalcolici in occasione delle autorizzazioni temporanee per fiere, feste e mercati ed altre riunioni straordinarie di persone.
Non sussisteva alcun divieto